COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

La compilazione del quadro RW può essere un'operazione complessa, soprattutto per chi non è esperto di contabilità. Scopri le indicazioni di Ataieu nella nostra guida.
quadro rw
INDICE

PREMESSA

Non è nelle nostre intenzioni né possibilità redigere una guida esaustiva sul tema della compilazione del quadro RW, ma speriamo almeno di fornire una visione di insieme per l’investitore con residenza fiscale italiana che guarda all’estero, e non voglia trascurare le implicazioni fiscali correlate alle sue scelte di investimento.


Se siete, nella fortuna o sfortuna, una persona fisica o una società semplice o ancora un Ente non Commerciale fiscalmente residente in Italia, ma che ha attività patrimoniali a finanziarie all’estero, allora rientrate nei soggetti obbligati alla compilazione del Quadro RW, cioè quella porzione documentale della denuncia dei redditi (per chi è tenuto a presentarla) o documento a sé stante (per tutti gli altri) con la quale il fisco italiano si fa i fatti vostri (detto anche “monitoraggio”).


Sono tenuti alla compilazione anche i soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività finanziarie all’estero. (esempio tipico: i cointestatari di un conto corrente estero, anche nel caso movimentino somme non proprie).


Lo stesso vale per i TRUST residenti in Italia in quanto equiparabili ad un ente non commerciale; tale obbligo coinvolge i beneficiari effettivi ed il trustee.


Quindi se siete una società di capitali, un ente commerciale, una società in nome collettivo o in accomandita semplice, rilassatevi poiché la compilazione del quadro RW non vi riguarda.

A COSA SERVE IL QUADRO RW?

Serve al fisco per monitorare le vostre attività estere suscettibili di produrre redditi (indipendentemente dal fatto che lo facciano o meno) al fine di determinare se siete tenuti al pagamento delle seguenti tasse:

  • IVIE: imposta su immobili detenuti all’estero
  • IVAFE: imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

L’obbligo del quadro RW sussiste quindi a prescindere dell’importo percepito da tali attività estere, e vale anche nel caso di investimenti effettuati prima del termine del periodo di imposta. (L’obbligo decade solo nel caso le attività patrimoniali/finanziarie siano affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti).

QUANDO VA FATTA LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW?

Nei tempi stabiliti dalla eventuale (per chi ne ha obbligo) dichiarazione dei redditi e comunque entro il 30 novembre dell’anno successivo alla chiusura di ogni periodo di imposta. Va presentato esclusivamente in via telematica.

Ma quali sono le attività oggetto di monitoraggio? Andiamo ed elencarle nel dettaglio:

ATTIVITA’ PATRIMONIALI: (indipendentemente che producano o meno reddito; basta che potenzialmente lo possano produrre)

  • Immobili (anche comproprietà/multiproprietà)
  • Beni mobili: imbarcazioni, auto ecc. (registrate all’estero)

ATTIVITA’ FINANZIARIE:

  • Depositi e conti correnti bancari esteri
  • Conti correnti valutari esteri
  • Criptovalute
  • Metalli preziosi
  • Attività/investimenti per il tramite di soggetti operanti in paesi non collaborativi (black list) Ricordo a tale proposito che quindi non riguarda la Moldavia in quanto paese collaborativo, se pur non iscritto al CSR (Common Reporting Standard)
  • Azioni, strumenti finanziari assimilati, finanziamenti, pronto conto termine, prestito titoli ecc. esteri
  • Polizze di assicurazione vita e di capitalizzazione estere
  • Casette di sicurezza estere

IMMOBILI ALL’ESTERO , QUADRO RW E CALCOLO IVIE:

La tassa IVIE annuale si calcola al 0.76% del valore dell’immobile (frazionato in base alle quote possedute e suddivisibile nei mesi del possesso, tenendo conto che se detengo un bene per più di 15 giorni, va calcolato come mese intero).


Nota: Possiamo immaginare che l’IVIE sia equiparabile alla tassazione di una casa in Italia, quindi onerosa. Di conseguenza molti investitori stranieri optano per intestare l’immobile in capo ad una società (con sede conveniente) affinché l’immobile venga tassato solo nel caso generi utili (da compravendita o affitto); tuttavia va evitata la mera “società di comodo” in quanto solitamente soggetta a pesanti penalizzazioni (con variabili da stato a stato).


Se il valore dell’IVIE (calcolato annualmente e in piena quota senza detrazioni) è inferiore ai 200 euro, non è dovuta.


Credito di imposta patrimoniale
: Se all’estero ho già pagato una tassa di proprietà, essa va detratta dal calcolo IVIE (anche oltre l’ammontare dell’ivie nel caso la locazione sia in stati CE o SEE; fino a concorrenza del suo ammontare se l’immobile è situato in altri stati).


Il valore dell’immobile è determinato dal costo di acquisto (valore catastale) o in mancanza, dal valore di mercato (rilevabile in ogni anno solare nella latitudine ove risiede) o ancora dal valore della dichiarazione di successione per un bene ereditato. Per i paesi CE e SEE vi sono anche delle tabelle di riferimento nel caso la determinazione del bene sia controversa.


NOTA: per gli immobili esteri soggetti a variazioni nel periodo di imposta (Cambio di proprietà, modifiche strutturali, ecc.) decade l’obbligo di compilazione del quadro RW per il monitoraggio ma rimane l’obbligo di pagamento IVIE. Non si paga invece l’IVIE se l’immobile è adibito ad abitazione principale o rappresenta una casa coniugale che in atto di separazione è stata affidata al coniuge (salvo sia considerata abitazione “di lusso”, in questo caso l’aliquota è del 0.4%).

CONTO CORRENTE ESTERO, QUADRO RW E CALCOLO IVAFE

PREMESSA: ricordiamoci che la soglia massima consentita di denaro “contante “che possiamo portare all’estero è di 9999.99 euro. In questa definizione di “contante” rientrano le banconote, le monete metalliche, gli assegni al portatore, gli oggetti preziosi (oro, pietre e metalli pregiati). Questo limite si applica ai trasporti sia in entrata che in uscita da stati membri dell’unione europea nonché ai trasporti da e verso i paesi extracomunitari. Qualora si oltrepassi la dogana con somme superiori, queste somme vanno dichiarate su appositi moduli.


Per i trasgressori che eccedono la soglia massima, si applica un sequestro amministrativo (per il pagamento della conseguente sanzione) nel limite del 30% (da 10 a 30) per una eccedenza inferiore ai 10.000 euro, e del 50% ( da 30 a 50) dell’importo eccedente per tutti gli altri casi. L’importo minimo della sanzione è di 300 euro. Vi sono dei distinguo su questa sanzione ma andiamo oltre.


Nel caso invece il trasferimento del denaro avvenga attraverso un istituto bancario/finanziario, quali sono le soglie che ci interessano? Devo sempre dichiarare il quadro rw? Devo sempre pagare l’IVAFE?

Il possesso di un conto corrente estero (a proposito, anche PayPal avendo sede a Lussemburgo è considerato cc. estero!) non deve essere sempre oggetto a monitoraggio fiscale o pagamento IVAFE; ci sono delle SOGLIE DI ESENZIONE:

  • Il mio conto corrente non deve mai arrivare ad in saldo giornaliero che supera i 15.000 euro
    Nota: basta anche che lo faccia un solo giorno, e sono tenuto alla compilazione del quadro RW ai soli fini del monitoraggio;
  • La così detta “giacenza media annua” non deve superare i 5000 euro;
    Nota: superata questa media, c’è obbligo di compilazione del quadro RW ai fini di pagamento della tassa IVAFE.

Si delineano quindi le seguenti situazioni:

  1. nel cc. ho una giacenza media minore 5000 euro, e nel corso dell’anno non ho mai superato i 15000 euro: NO RW; NO IVAFE
  2. nel c.c. ho una giacenza media minore di 5000 euro, ma nel corso dell’anno ho superato la soglia di 15000 euro: SI RW (solo per monitoraggio); NO IVAFE
  3. nel cc. Ho una giacenza media superiore ai 5000 euro ma nel corso dell’anno non ho mai superato i 15.000 euro: SI RW per calcolare il pagamento IVAFE
  4. nel cc. Ho una giacenza media superiore ai 5000 euro e nel corso dell’anno ho superato i 15.000 euro: SI RW per calcolare il pagamento IVAFE

Ma cos’è e come si calcola questa “giacenza media” del conto corrente?

Questo indice esprime una certa somma di denaro nel cc. rispetto ai tempi di giacenza dello stesso. Si determina dalla somme delle giacenze giornaliere (ricavabili dall’estratto conto) diviso per 365 giorni: giacenza giorno 1+giorno2+3+…365= tot/365gg. = giacenza media.

E in merito ad altri beni come il dossier titoli?

Per la persona fisica che possiede più del 26% delle quote di una società straniera e/o esercita direttamente o indirettamente in maniera determinante il controllo della società , si configurano 2 diverse situazioni:

  • se la partecipazione al capitale della società estera è localizzata in un paese white list, nel quadro RW va dichiarata andrà indicato il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (così come deve fare del resto anche un contribuente che detenga una partecipazione non rilevante).
  • Nel caso in cui la società estera risieda in un Paese “non collaborativo” (black list), il titolare effettivo dovrà invece indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dalla società partecipata, oltre alla percentuale di partecipazione

Ancora una volta si noti la una sostanziale differenza tra il possesso/esercizio di un bene o attività finanziaria in paesi WHITE LIST (cioè appartenenti al CRS o collaboranti nella comunicazione dei dati, come lo è la Moldavia) e gli stati NON white list. Tale differenza si evidenzia nella diversa documentazione correlata alla compilazione del quadro RW, nel diverso regime sanzionatori, nella presunzione di innocenza o colpevolezza a seguito di un contenzioso col fisco, e molto altro ancora.

A quanto ammonta la tassa IVAFE?

Nel caso di un Conto corrente estero: Non si dimentichi che per tutti vale il principio che eventuali proventi derivanti dal cc. estero (es. interessi maturati) questi vanno tassati al 26%. Mentre per la sola detenzione di denaro in conto corrente estero, la tassa IVAFE è:

  • 34.2 euro per i conti correnti/depositi di risparmio di persone fisiche nei paesi white list, mentre il 2 per mille se in paesi non white list
  • Misura fissa di 100 euro e massima di 14000 euro calcolando il 2 per mille del deposito in cc., per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche
  • 2 per mille per le varie attività finanziarie non conto corrente/deposito di risparmio

Non si paga IVAFE (ma comunque si è tenuti alla dichiarazione nel quadro RW) nel caso di

  • partecipazioni in società di persone e srl;
  • detenzione di metalli preziosi grezzi o monetari;
  • valute estere;
  • finanziamenti;
  • contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • azioni od obbligazioni non depositate in banca.

E se mi “dimentico” la compilazione del quadro RW? ….. o lo compilo male?

  • 258 euro se presento il quadro RW in ritardo ma comunque entro i 90 giorni la scadenza
  • Dal 3 al 15% se non lo dichiaro per paesi white list (come la Moldavia)
  • Dal 6 al 30% se non lo dichiaro per paesi black list

E ancora se mi dimentico di pagare la IVAFE?

In questo caso vale il regime sanzionatorio delle imposte sui redditi. E comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” per l’omessa compilazione del quadro RW.

CONCLUSIONI

Speriamo di aver condotto il lettore ad individuare i punti cardinali della normativa italiana per i possessori di immobili o attività finanziarie all’estero come il semplice e frequente possesso di un conto corrente estero.


Molto spesso la compilazione del quadro rw viene trascurata o attuata con troppa differita dall’’investimento estero, e ciò è ovviamente sconsigliato perché fonte di amare sorprese.


Ovviamente, data la vastità della materia e le differenze per tipologia di soggetti, attività ed investimenti, locazione degli stessi, e tanti altri parametri necessari per una corretta compilazione del quadro RW ecc, è evidente che ogni investitore necessiti di un Consulente nella nazione di propria appartenenza fiscale, al fine di pianificare i propri investimenti correlandoli agli oneri fiscali. Insomma… quanto avete appena letto…è solo” una pulce nell’orecchio”.