LA MIA PENSIONE IN MOLDAVIA? …UNA VALIDA ALTERNATIVA!

In questo articolo affrontiamo il tema del trattamento pensionistico di un cittadino italiano che, maturata la pensione in Italia, intende incassarla in uno stato estero godendo (ove possibile) di vantaggi fiscali.
pensione in Moldavia
INDICE

LA TASSAZIONE DELLE PENSIONI

La tassazione dei redditi da pensione per i pensionati espatriati all’estero è una di quelle faccende da pianificare per il pensionato che sceglie di trasferirsi in uno stato estero per godersi meglio la vecchiaia.


Infatti, oltre alla scelta legata a motivi affettivi, alla possibilità di vivere in un clima diverso, di cambiare stile di vita, di imparare una lingua e cultura che ci attrae, di comunicare e relazionarsi alla popolazione del posto, di immergersi in un ambiente più vicino alla realizzazione dei nostri sogni, ecc. due sono comunque i fattori sempre determinanti per individuare il paradiso terrestre:

  1. SALUTE: ossia la possibilità di accedere con tempestività a cure mediche e ospedaliere di qualità adeguata ed economicamente accessibile al nostro budget, visto che la vecchiaia qualche acciacco ce lo mette in conto. (Affronteremo altrove questo tema)
  2. COSTO-VITA: cioè la scelta di una latitudine il cui costo medio della vita calcolato sullo stile che voglio condurre e al di sotto del quale non sono disposto a vivere, sia proporzionato al nostro reddito, in questo caso da pensionato. E se il reddito è appunto quello della sola pensione, ecco che scegliere lo stato che consenta, oltre al potere di acquisto più alto anche una maggiore detassazione della mia pensione, diventa determinante.

I CRITERI DI TASSAZIONE PENSIONISTICA

Ecco le cose da sapere per comprendere i criteri della tassazione dei redditi da pensione di espatriati

Premessa: do per scontato che abbiate bene in mente il concetto di “residenza fiscale” e quali siano i criteri per l’attribuzione di una “residenza fiscale estera” (ben diversi dalla sola “residenza estera”!) per un cittadino italiano. In caso contrario vi rimando all’articolo dedicato a questa tematica.


Chiariamo un primo punto:


Il Principio generale di tassazione segue la regola del cd. “worldwide-taxation”: tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare in Italia TUTTI i loro redditi, mentre per quelli non residenti fiscalmente, SOLO i redditi prodotti in Italia (salvo, vedremo poi, modifiche apportate da Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.)


Essendo la pensione un reddito prodotto in Italia (pensione di fonte italiana), in base al principio generale sovraesposto, la pensione per un italiano che si trasferisce all’estero senza ottenervi la residenza fiscale estera, sarà tassata in Italia punto e basta.


Diversamente, Per l’italiano espatriato avente residenza fiscale estera, la pensione di fonte italiana verrà prima tassata in Italia e successivamente anche nello stato di residenza fiscale dove egli è tenuto a dichiarare tutti i redditi percepiti, compresi quelli provenienti da altri stati (In questo caso dall’Italia). In altre parole, siamo di fronte a una fattispecie di DOPPIA IMPOSIZIONE.


Proprio per superare questa doppia tassazione, sono nate delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI tra vari stati (Italia compresa), per consentire di applicare la tassazione dei redditi da pensione nel SOLO stato di residenza fiscale, anche se diverso dallo stato della fonte del reddito.

DIFFERENZE NELLE AGEVOLAZIONI

Ma questa agevolazione fiscale che by-passa il worldwide-taxation vale per tutti gli stati e per tutti i tipi di pensione? No e vediamo perché:

Nelle convenzioni OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico a cui appartengono i seguenti stati: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belarus, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Santa Sede, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tagikistan ,Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan), c’è una importante distinzione da fare:

le pensioni corrisposte a soggetti non residenti fiscalmente (o detta in altri termini, residenti fiscalmente all’estero) sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di

  1. Lavoratori del settore privato (la cui assunzione non necessità di concorsi pubblici banditi dalla gazzetta ufficiale).
  2. Lavoratori del settore pubblico (lavoratori la cui assunzione avviene attraverso un concorso pubblico aperto a tutti i cittadini aventi i requisiti necessari e sufficienti per quella tipologia di lavoro

Nota bene: Questa distinzione è a prescindere dal fatto che l’ente previdenziale sia pubblico o privato! L’INPS è ad esempio un ente pubblico ma coinvolge ANCHE lavoratori del settore privato, quindi ANCHE relativo al primo gruppo. Vi sono poi una lunga lista di enti privati che tutelano comunque lavoratori privati, quindi sempre appartenenti al primo gruppo. Per la maggior parte sono casse previdenziali legate a professionisti che prevedono l’iscrizione ad un Albo professionale. ( Vedi ENPAM, ENPAIA, ENASARCO, FASC, EPAP, CASSA, FORENSE, ENPAB, ENPACL, CNPADC, ENPAF, CIPAG, INPGI, INARCASSA, CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, EPPI, ENPAP, CNPR, ENPAV).


Per il settore pubblico fino a qualche anno fa esisteva l’INDAP che gestiva le diverse casse previdenziali pubbliche (CTPS, CPDEL, CPUG, CPI e CPS). Dal gennaio 2012 è stato sostituito da una gestione separata dell’INPS, che quindi appartiene ANCHE al secondo gruppo.

Cominciamo dal primo gruppo: criteri di tassazione della pensione italiana maturata dal lavoratore nel settore PRIVATO (che chiameremo “pensione privata”) e poi espatriato in un paese in convenzione con l’Italia:

ci si riferisce all’ART. 19/paragrafo 2 DEL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE che prevede un obbligo a subire una DOPPIA TASSAZIONE (quella dello stato della fonte e poi quella del paese ospitante).


Si noti che, proprio perché ha ottenuto la residenza fiscale estera e quindi oltre a soddisfare l’Italia (stato di fonte), egli deve soddisfare anche lo stato estero che chiede conto di tutti i redditi percepiti lì e altrove. Paradossalmente se l’espatriato mantiene la residenza fiscale in Italia, paga solo in Italia.


Una eccezione alla regola generale dell’art. 19 è nel caso il beneficiario che ha maturato una pensione pubblica in uno stato (ad esempio Italia) ma avente il SOLO passaporto dello stato dove poi espatria (ad esempio un cittadino moldavo privo della doppia cittadinanza italiana che matura una pensione pubblica in Italia e poi rimpatria in Moldavia); in questo caso si concede la tassazione solo nello stato di espatrio (o rimpatrio nel nostro esempio).


Riassumendo, uno statale, parastatale, ex militare, finanziere, ex dipendente degli Enti Locali (comuni, Provincie, Regioni), un vigile del fuoco, poliziotto o forestale non hanno diritto alla defiscalizzazione della loro pensione se risiedono all’estero (salvo rarissime eccezioni, vedi oltre). In pratica è una bella differenza di trattamento, ma difficile da smontare pur facendo ricorso alla Consulta perché sostenuta dall’OCSE che ha una grossa voce in capitolo.

RAGIONI DELLE DISPARITÀ

Perché questa differenza di trattamento tra pensioni pubbliche e private?

Secondi il parere di esperti di diritto internazionale, tale disparità è paradossalmente nata dalla volontà di salvaguardare i dipendenti pubblici che lavorano all’estero (ambasciatore, professore universitario, un militare nato in missione ecc..) esentandoli a pagare le imposte sulla retribuzione che percepisce durante la sua permanenza all’estero, con tutte le conseguenze sul futuro calcolo pensionistico.


Va notato comunque che sempre più stati nel mondo, proprio per superare il trattamento di doppia tassazione, sottoscrivono trattati bilaterali facendo sì che la pensione pubblica venga pagata solo in Italia o solo nel paese ospitante.


Qualche esempio oramai sulla bocca di tutti:


PORTOGALLO: pensione lorda per 10 anni (tassazione zero nello stato di espatrio) per pensioni private e pagamento in Italia per pensioni pubbliche;


TUNISIA: tassazione SOLO nello stato di espatrio anche per i dipendenti pubblici, con aliquota del 20% sul solo 20% dell’importo (ad esempio su 1000 euro lordi percepiti: il 20% del 20%= 4%).

PROCEDURA DI ESENZIONE

Per gli aventi diritto, qual è la procedura da seguire per ottenere la defiscalizzazione della pensione italiana (esenzione dall’applicazione delle ritenute alla fonte)?

Per ottenere l’applicazione dell’art. 18 del modello OCSE occorre:

  • Ottenere la residenza fiscale all’estero (vedi articolo correlato);
  • Percepire una pensione privata;
  • Risiedere in uno dei paese appartenenti alla lista dei 57 stati OCSE;
  • Presentare domanda all’INPS o altro ente erogatore della pensione privata;
    Va specificata (per i paesi della UE) la scelta di ricevere la pensione su un conto corrente bancario o postale estero, o tramite l’emissione di un assegno bancario.

Per gli stati fuori UE, si allarga il range di opzioni, (ad es. riscossione in contati verso agenzie tipo Western Union).

Nota: Oltre alla “convenzione per evitare le doppie imposizioni”, è possibile chiedere anche un “trattamento fiscale più favorevole” nel caso si superino determinate SOGLIE DI ESENZIONE.


Poiché tali procedure richiedono tempi di accertamento (da parte dell’ente pensionistico erogatore) anche lunghi, e quindi uno sfasamento temporale tra la richiesta di agevolazione fiscale e ottenimento della stessa, sono possibili richieste di rimborso per relative annualità pregresse.

UN CASO PARTICOLARE: PENSIONE DI INVALIDITA’ e TRASFERIMENTO ALL’ESTERO:

La pensione di invalidità civile, accertata da una apposita commissione medica dell’INPS che attesta una riduzione della capacità lavorativa del 100% e un determinato limite di reddito, non essendo un trattamento assistenziale CONTRIBUTIVO, si perde se ci si trasferisce all’estero (con iscrizione AIRE). Per ovviare a ciò, ci si può trasferire all’estero per brevi periodi mantenendo la residenza in Italia; tuttavia, se la permanenza temporanea supera i 183 giorni l’anno (184 se bisestile) anche non continuativi, la pensione di invalidità viene revocata.


Nel caso l’invalido al 100% abbia anche l’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (non dipendente dal reddito ma in quanto soggetto non autosufficiente), la revoca avviene se il beneficiario si trasferisce all’estero per un lungo periodo; per verificare la permanenza in Italia l’INPS compie dei rilevamenti a campione.

CONCLUSIONE:

cosa possiamo dire della tassazione delle pensioni in Moldavia, ed in particolare della pensione italiana in Moldavia?

A seguito di un accordo di RECIPROCITA’ siglato nel giugno 2021 tra i due stati in materia di SICUREZZA SOCIALE (quindi l’insieme di servizi ed interventi dedicati ai cittadini in condizioni di bisogno come cure gratuite agli indigenti, mantenimento ed assistenza sociale a cittadini disoccupati o inabili al lavoro o ancora sprovvisti dei mezzi sociali di mantenimento per infortuni, malattie, invalidità, vecchiaia ecc. ), si garantisce certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati alla attività lavorativa.


In particolare, tutti i cittadini che hanno prestato attività lavorativa in Italia o Moldavia possono trasferire il loro trattamento pensionistico da uno stato all’altro. Quindi i cittadini italiani trasferiti in Moldavia o i lavoratori moldavi trasferiti in Italia sono equiparabili in tema di sicurezza sociale. Poiché questi accordi bilaterali, a differenza del regolamento comunitario, hanno bisogno di una ratifica realizzata con una legge ordinaria, sono ancora in divenire per diventare effettivamente operativi.


Ciò nonostante, in data attuale una cosa certa sulle pensioni in Moldavia, è che qui la tassazione è ZERO.


Quindi se sei un pensionato che percepisce la pensione privata in Italia e che ha ottenuto la residenza fiscale in Moldavia, puoi chiedere all’ente italiano che venga tassata solo in Moldavia (accordo bilaterale) e quindi di fatto percepisci l’intera pensione lorda. Bello vero???… diciamo pure “Bellissimo”!


Se sei interessato a trasferirti, non dimenticare di leggere l’articolo sul costo della vita in Moldavia.