INTRODUZIONE
Ti sei appena trasferito all’estero e iscritto all’AIRE? Hai per caso quella strana sensazione di sentirti osservato?? Potresti aver ragione se sei espatriato in fretta e furia senza conoscere il da farsi; in questo caso Fisco ed Agenzia delle entrate, probabilmente ti hanno appena messo in una LISTA SELETTIVA per marcarti stretto, e capire se sei tra quei furbetti che hanno effettuato un trasferimento fittizio all’estero allo scopo di frodare il fisco, oppure se sei solo uno sprovveduto per aver commesso qualche errore di negligenza. Mi spiego meglio:
Da quanto già detto nei precedenti articoli (residenza fiscale estera), è ben chiaro che per il c.d. “worldwide taxation“ il soggetto è tenuto a dichiarare tutti i sui redditi, compresi quelli ottenuti all’estero, nel Paese di residenza fiscale. Dichiarare una residenza fiscale in uno stato a minor tassazione comporta un minor esborso di tasse, per cui il fisco italiano che vede soggetti sottrarsi alla sua giurisdizione verifica bene se questi ne hanno il diritto; per fare ciò utilizzano vari strumenti di controllo che andiamo a raccontare.
ATTORI PRINCIPALI NEI CONTROLLI
I COMUNI giocano un ruolo importante nel monitoraggio dei neo-espatriati. Infatti, non appena il comune di ultima residenza del soggetto espatriato riceve la comunicazione dal Consolato estero di procedere alla iscrizione AIRE del soggetto che ne ha fatto richiesta, il Comune stesso ha 6 mesi di tempo per comunicare obbligatoriamente alla Agenzia delle Entrate che tale soggetto è iscritto all’AIRE. A seguito di questa comunicazione, il registro ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) gestito dal ministero dell’interno viene aggiornato e reso disponibile al fisco che comincia ad incrociare i dati del neo-espatriato con la banca dati a lui corrispondente.
Se a seguito di questo confronto dati il computer riscontra delle anomalie sui parametri economici preimpostati (redditi, patrimoni, trasferimenti di denaro ecc.) si accende una “lucetta rossa”, o se preferite, “il computer fa tui-tui” e il contribuente viene inserito in una lista selettiva di soggetti con potenziale rischio di evasione fiscale.
A questo punto inizia il vero e proprio controllo fiscale dell’iscritto Aire. Il fisco infatti:
- Per prima cosa va a verificare se il trasferimento all’estero è effettivo e non fittizio…
- …e poi, in caso non lo sia, passa in rassegna tutti gi investimenti patrimoniali e le attività finanziarie estere.
È chiaro che un accertamento randomizzato del contribuente costa energie e denaro allo stato che non sempre incassa introiti tramite sanzioni per evasione: ci sono anche i contribuenti onesti! Con l’avvento delle tecnologie, il computer correlato alle varie banche dati permette di scremare la popolazione selezionando soggetti con maggiore probabilità di essere evasori. Le liste selettive sono appunto una prima scrematura dei soggetti su cui orientare i controlli.
Il nome del software adibito al controllo dei vari parametri dei dati del contribuente ha un nome che a primo acchito è tutto dire: SO.NO.RE. Voi penserete… si riferisce alle multe che ne derivano?? Siete i soliti maliziosi… sonore sta per “Soggetti Non Residenti”. Questo programmino è in grado di incrociare i dati rilevanti ai fini IVA con le varie transazioni effettuate dal contribuente attraverso i circuiti di pagamenti elettronici o bancari; questi ultimi degli stati appartenenti al Common Reporting Standard (CRS), ossia quella lista di stati che si scambiano automaticamente i dati economici.
NOTA: a titolo indicativo, la Moldavia non appartiene agli stati CRS; tuttavia, si scrolla di dosso il rischio di essere annoverata tra gli stati a “fiscalità privilegiata” (cd. Black list) poiché, su richiesta dello stato straniero, “collabora” fornendo i dati relativi al cittadino (di quella nazione richiedente) che operi nel suo territorio. (vedi articolo MOLDAVIA: per l’antiriciclaggio uno stato white list a pieno titolo!).
AIRE E FISCO: PRATICHE SENSIBILI/SOSPETTE
Ma quali sono le caratteristiche e i comportamenti che mettono più in guardia il fisco italiano che scruta i neo espatriati attraverso il software “so.no.re”?
- Se l’espatrio è in uno stato a Fiscalità Privilegiata (black list);
- Se vi sono cospicui trasferimenti di denaro in entrata ed uscita non sostenuti da adeguata documentazione (vedi anche articolo sul conto corrente per non residenti);
- Se il soggetto ha in Italia contratti di acquisto/vendita/affitto di immobili; utenze elettriche, idriche, telefoniche ecc;
- Se dispone (per proprietà o affitto) di automezzi a proprio nome;
- Se ha cariche politiche o amministrative in Italia;
- Se ha quote societarie importanti che dimostrino un potere decisionale determinante;
- Se versa contributi in Italia per collaboratori domestici;
- Se ha nucleo familiare (affetti)in Italia.
In pratica il fisco italiano va a scandagliare la situazione complessiva del soggetto per valutare il suo diritto o meno di avere una residenza all’estero (vedi articolo residenza fiscale estera).
La direttiva del consiglio della unione europea (DAC1) che ha sancito lo scambio di informazioni automatiche degli stati appartenenti alla UE, si è arricchito anche delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere e, con la successiva direttiva (DAC2) anche dei dati relativi ai conti correnti detenuti all’estero (riportanti i saldi, le transazioni, i dividendi ecc…)
Per gli accordi con gli stati extra UE, vale la lista degli stati appartenenti al CRS. Per gli altri stati a questa lista non appartenenti, possono esserci degli accordi di “collaborazione” per lo scambio dati su richiesta, (come nel caso della Moldavia).
CONSIDERAZIONI FINALI SUI CONTROLLI
Una situazione che osservo molto di frequente è il caso di espatriati che, per il semplice fatto di essersi iscritti all’Aire si sentono a pieno titolo residenti fiscalmente all’estero. Beh… niente di più errato e superficiale. Per chi come molti è in buona fede e si accorge nel tempo che la sua presupposta residenza fiscale estera è errata, ecco che lo stato di tanto in tanto offre la possibilità di sanare la posizione fiscale (mancata dichiarazione redditi/compilazione RW ecc..) attraverso la cosiddetta procedura di “voluntary disclosure”, una sorta di “mea culpa” del contribuente che dichiara la sua negligenza al fisco e ottiene in cambio un “condono” ossia una riduzione dele sanzioni e una minor tassazione per il rientro in Italia dei capitali esteri non dichiarati.
In passato questi condoni erano una prassi frequente e ciclica (ogni tot di anni), mentre recentemente è stata abbandonata. In questo caso al contribuente non rimane altro che ricorrere al ravvedimento operoso nei casi in cui sia esso applicabile.
Per concludere con un sorriso, guardando l’altro lato della medaglia, la presenza delle liste selettive è un fatto positivo per tutti coloro che ne sono esclusi avendo essi preparato l’espatrio (vero) sotto i consigli di un consulente esperto; quest’ultimo avrà avuto cura di informare il cliente sulle cose giuste da fare e sul modo di documentarle. Ed è solo così… che il computer non farà tui tui!